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CONVERSIONE MOTORE DA TERMICO AD ELETTRICO

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    Convertire motori tradizionali in elettrici: pubblicato il decreto :clap:

    Sarà a breve in vigore il regolamento del Mit per la ‘riqualificazione elettrica’ dei veicoli tradizionali. Un’alternativa a chi non vuole acquistare un veicolo ex novo

    motore_elettrico_1-640x360

    E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 7, 11 gennaio 2016), il regolamento che stabilisce le procedure tecniche e amministrative per convertire veicoli tradizionali in elettrici. Il nuovo regolamento emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone come verranno omologati i “sistemi di riqualificazione elettrica”, atti ad equipaggiare autovetture, autobus e autocarri, dotati in origine di motore tradizionale, consentendone la conversione in trazione esclusiva elettrica.

    La nuova normativa, emanata pochi giorni dopo l’emergenza polveri sottili che ha messo in ginocchio le centraline delle principali città italiane, ha come obiettivo primario la riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente prodotte da veicoli stradali con motore tradizionale, incentivando la riqualificazione dei veicoli in circolazione sotto il profilo dell’impatto ambientale. Dal punto di vista dei consumatori, si fornisce una spinta alla conversione alla mobilità elettrica senza la necessità di acquistare un veicolo nuovo. Per le imprese, i benefici sono molteplici e, secondo il Mit, vanno a interessare:

    chi produce componenti di sistema ( batterie, motori elettrici, sistemi elettronici);
    chi costruisce sistemi e chi è titolare di officine qualificate a realizzare materialmente la riqualificazione elettrica del singolo veicolo (ossia la rimozione del motore termico e la successiva installazione del motore elettrico)
    le imprese di autotrasporto, che potranno riqualificare il proprio parco veicolare soprattutto con riferimento ai veicoli utilizzati per la distribuzioni delle merci nelle città;
    le aziende di trasporto pubblico, che potranno rinnovare il proprio parco veicolare attraverso operazioni di revamping con conseguenti risparmi rispetto all’acquisto di nuovi veicoli.
    Il provvedimento entra in vigore il 26 gennaio 2016. Il ministero precisa che queste norme hanno valenza nazionale, in quanto la materia allo stato attuale non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello comunitario.

    La nuova normativa è consultabile in forma integrale a seguire qui:

    Decreto Ministeriale 1° dicembre 2015, n. 219 (Sistema di riqualificazione elettrica)

    egolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232) (G.U. n. 7 del 11-1-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2016

    IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare
    l'articolo 17-terdecies che, cosi' come successivamente modificato
    dal comma 87 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
    stabilisce che per le modifiche delle caratteristiche costruttive e
    funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali
    L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli
    il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica
    l'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
    n. 285;
    Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
    modificazioni, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 75, che
    prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    stabilisca con propri decreti norme specifiche per l'approvazione
    nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le
    idonee procedure per la loro installazione, quali elementi di
    sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di
    autovetture e motocicli nuovi o in circolazione;
    Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive
    modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
    n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 2
    dell'articolo 236 che individua, tra l'altro, gli elementi del
    veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito nulla
    osta da parte della casa costruttrice;
    Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
    maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12
    luglio 2008, supplemento ordinario, con cui e' stata recepita la
    direttiva quadro n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei
    veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
    ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, e successive
    modificazioni;
    Visto il regolamento UN10 della United Nations Economic Commission
    for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite,
    recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli
    relativamente alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi
    emendamenti;
    Visto il regolamento UN85, recante "Disposizioni uniformi relative
    all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi
    motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a
    motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione
    della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi
    motopropulsori elettrici" e successivi emendamenti;
    Visto il regolamento UN100, recante "Disposizioni uniformi relative
    all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici del
    motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti;
    Visto il regolamento UN101, recante "Disposizioni uniformi relative
    all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione
    interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la
    misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di
    carburante ovvero la misurazione del consumo di energia elettrica e
    dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con
    solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del
    consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi
    emendamenti;
    Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la
    navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107;
    Vista la nota del 13 febbraio 2015 con cui la Direzione generale
    per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in
    materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21
    giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre
    2000, n. 427, nonche' la successiva nota del 22 maggio 2015 con cui
    la direzione generale ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni
    della Commissione europea;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
    consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre
    2015;
    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
    norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

    E m a n a
    il seguente regolamento:

    Art. 1
    Campo di applicazione

    1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione
    nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione
    di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie
    internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati
    originariamente con motore termico.

    Art. 2
    Definizioni

    1. Ai fini del presente decreto, si intende per :
    a) "sistema di riqualificazione elettrica": un sistema che
    consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un
    veicolo con esclusiva trazione elettrica e che sia costituito almeno
    da:
    1. un motopropulsore (macchina elettrica e relativo
    convertitore di potenza), montato a monte degli organi di
    trasmissione;
    2. un pacco batterie (comprensivo di sistema di gestione
    elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e
    protezione) inteso a fornire in modo esclusivo l'energia e la potenza
    di trazione;
    3. un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco
    batterie;
    4. eventuali altri sottosistemi necessari al corretto
    funzionamento del veicolo trasformato;
    b) "pacco batterie": un gruppo di accumulatori elettrochimici
    collegati tra loro o racchiusi, come un'unita' singola e a se stante,
    in un involucro esterno, non destinato ad essere lacerato o aperto
    dall'utilizzatore;
    c) "tipo di veicolo": l'insieme dei veicoli quali definiti
    dall'articolo 3, comma 17, della direttiva 2007/46/CE e successive
    modificazioni;
    d) "famiglia di veicoli": sottoinsieme di versioni di varianti,
    quali definite dall'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE
    e successive modificazioni, appartenenti allo stesso tipo di veicolo,
    che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di
    prestazioni funzionalmente connesse al sistema di riqualificazione
    elettrica;
    e) "campo d'impiego": le famiglie di veicoli sulle quali il
    "sistema di riqualificazione elettrica" puo' essere installato,
    secondo i criteri tecnici indicati nell'allegato C al presente
    decreto.

    Art. 3
    Omologazione

    1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione
    elettrica e' presentata presso un Servizio tecnico, quale definito
    dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del
    Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, in conformita' alle
    disposizioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei
    trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive
    modificazioni. La domanda e' corredata da una scheda informativa
    conforme al modello, di cui all'allegato A al presente decreto.
    2. Ogni sistema di riqualificazione elettrica e' omologato dalla
    Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, con le
    eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5,
    lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della
    navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, in
    relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, a seguito dell'esito
    favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base
    ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C al presente
    decreto.
    3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema
    di riqualificazione elettrica e' assegnato un numero di omologazione,
    secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a),
    del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio
    2001, n. 277, e successive modificazioni.
    4. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il
    certificato di omologazione del sistema di riqualificazione
    elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello
    di cui all'allegato B al presente decreto.

    Art. 4
    Caratteristiche generali del sistema di riqualificazione elettrica
    richieste per l'omologazione

    1. Ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' progettato,
    costruito e montato in modo tale che, in condizioni normali di
    impiego e nonostante le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto,
    non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in
    termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli
    agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto.
    2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del
    veicolo nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica
    richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori
    del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione
    dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della
    stabilita' del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da
    quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo.
    3. Nei casi previsti al comma 2, in alternativa al nulla osta del
    costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, di cui all'articolo 3,
    comma 1, procedera' alle verifiche e prove necessarie per accertare,
    sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche effettuate assicurino
    un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del
    veicolo originario.

    Art. 5
    Prescrizioni per il costruttore del sistema
    di riqualificazione elettrica

    1. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e'
    responsabile dell'omologazione e della conformita' di produzione di
    tutti i componenti del sistema stesso, nonche' delle modifiche
    necessarie per installare il sistema su un veicolo appartenente al
    campo di impiego del sistema medesimo.
    2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e'
    responsabile, in qualita' di "produttore" a norma del decreto
    legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e
    trattamento del pacco batterie esauste.
    3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica conforme al tipo
    omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed
    indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri
    relativi all'eventuale estensione della omologazione di base.
    4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica, prodotto in
    conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia
    apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di
    cui all'allegato D al presente decreto.
    5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica
    predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le
    prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti
    le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
    6. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni
    di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso,
    destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e' altresi'
    corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in
    caso di interventi di emergenza.

    Art. 6
    Prescrizioni per l'installazione del sistema di riqualificazione
    elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione

    1. Ogni sistema deve essere installato da impresa esercente
    l'attivita' di autoriparazione, di seguito indicata come
    "installatore", di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
    2. L'installatore del sistema provvede ad apporre sul veicolo i
    necessari simboli di allerta o pericolo secondo le prescrizioni
    vigenti, di cui al Regolamento UN100.
    3. L'installatore del sistema di riqualificazione elettrica sul
    veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui
    all'allegato E al presente decreto, con la quale certifica
    l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal
    costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4,
    comma 2, dal costruttore del veicolo.
    4. L'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su
    un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento
    della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto
    legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei
    casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione
    generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e
    dei trasporti.
    5. Non e' consentito il ripristino del motore endotermico su un
    veicolo che sia stato oggetto di riqualificazione elettrica in
    conformita' al presente decreto.

    Art. 7
    Conformita' della produzione

    1. Gli impianti di produzione dei sistemi di riqualificazione
    elettrica sono soggetti al sistema di controllo di conformita' del
    processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo
    omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i
    trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21
    aprile 2009.

    Art. 8
    Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione
    europea e dello Spazio economico europeo

    1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica,
    omologati da Stati appartenenti all'Unione europea ed allo Spazio
    economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di
    sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti.
    2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata da un Servizio
    tecnico, di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di idonea
    documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto
    all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale
    solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di
    sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o
    superiori a quelle richieste dal presente decreto.

    Art. 9
    Disposizioni finali

    1. Gli allegati A, B, C, D, e E sono parte integrante del presente
    regolamento e sono aggiornati con provvedimento della Direzione
    Generale per la Motorizzazione.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
    Roma, 1° dicembre 2015

    Il Ministro: Delrio

    Visto, il Guardasigilli: Orlando

    Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015
    Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
    e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
    mare, registro n. 1, foglio n. 3683
     
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