TIGRA FAN DOC
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Convertire motori tradizionali in elettrici: pubblicato il decreto
Sarà a breve in vigore il regolamento del Mit per la ‘riqualificazione elettrica’ dei veicoli tradizionali. Un’alternativa a chi non vuole acquistare un veicolo ex novo
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 7, 11 gennaio 2016), il regolamento che stabilisce le procedure tecniche e amministrative per convertire veicoli tradizionali in elettrici. Il nuovo regolamento emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti predispone come verranno omologati i “sistemi di riqualificazione elettrica”, atti ad equipaggiare autovetture, autobus e autocarri, dotati in origine di motore tradizionale, consentendone la conversione in trazione esclusiva elettrica.
La nuova normativa, emanata pochi giorni dopo l’emergenza polveri sottili che ha messo in ginocchio le centraline delle principali città italiane, ha come obiettivo primario la riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente prodotte da veicoli stradali con motore tradizionale, incentivando la riqualificazione dei veicoli in circolazione sotto il profilo dell’impatto ambientale. Dal punto di vista dei consumatori, si fornisce una spinta alla conversione alla mobilità elettrica senza la necessità di acquistare un veicolo nuovo. Per le imprese, i benefici sono molteplici e, secondo il Mit, vanno a interessare:
chi produce componenti di sistema ( batterie, motori elettrici, sistemi elettronici); chi costruisce sistemi e chi è titolare di officine qualificate a realizzare materialmente la riqualificazione elettrica del singolo veicolo (ossia la rimozione del motore termico e la successiva installazione del motore elettrico) le imprese di autotrasporto, che potranno riqualificare il proprio parco veicolare soprattutto con riferimento ai veicoli utilizzati per la distribuzioni delle merci nelle città; le aziende di trasporto pubblico, che potranno rinnovare il proprio parco veicolare attraverso operazioni di revamping con conseguenti risparmi rispetto all’acquisto di nuovi veicoli. Il provvedimento entra in vigore il 26 gennaio 2016. Il ministero precisa che queste norme hanno valenza nazionale, in quanto la materia allo stato attuale non è oggetto di alcuna specifica prescrizione tecnica armonizzata a livello comunitario.
La nuova normativa è consultabile in forma integrale a seguire qui:
Decreto Ministeriale 1° dicembre 2015, n. 219 (Sistema di riqualificazione elettrica)
egolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1. (15G00232) (G.U. n. 7 del 11-1-2016) note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2016
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 17-terdecies che, cosi' come successivamente modificato dal comma 87 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 75, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale di sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione, quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 236 che individua, tra l'altro, gli elementi del veicolo la cui modifica e' subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte della casa costruttrice; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, supplemento ordinario, con cui e' stata recepita la direttiva quadro n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli, e successive modificazioni; Visto il regolamento UN10 della United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alla loro compatibilita' elettromagnetica" e successivi emendamenti; Visto il regolamento UN85, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici" e successivi emendamenti; Visto il regolamento UN100, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo ai requisiti specifici del motopropulsore elettrico" e successivi emendamenti; Visto il regolamento UN101, recante "Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante ovvero la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica" e successivi emendamenti; Visto il decreto del capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2009, n. 107; Vista la nota del 13 febbraio 2015 con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, nonche' la successiva nota del 22 maggio 2015 con cui la direzione generale ha comunicato l'accoglimento delle osservazioni della Commissione europea; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per : a) "sistema di riqualificazione elettrica": un sistema che consente di trasformare un veicolo con motore endotermico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica e che sia costituito almeno da: 1. un motopropulsore (macchina elettrica e relativo convertitore di potenza), montato a monte degli organi di trasmissione; 2. un pacco batterie (comprensivo di sistema di gestione elettrica e termica degli accumulatori e di sistema di sezionamento e protezione) inteso a fornire in modo esclusivo l'energia e la potenza di trazione; 3. un'interfaccia con la rete per la ricarica del pacco batterie; 4. eventuali altri sottosistemi necessari al corretto funzionamento del veicolo trasformato; b) "pacco batterie": un gruppo di accumulatori elettrochimici collegati tra loro o racchiusi, come un'unita' singola e a se stante, in un involucro esterno, non destinato ad essere lacerato o aperto dall'utilizzatore; c) "tipo di veicolo": l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 17, della direttiva 2007/46/CE e successive modificazioni; d) "famiglia di veicoli": sottoinsieme di versioni di varianti, quali definite dall'allegato II, parte B, della direttiva 2007/46/CE e successive modificazioni, appartenenti allo stesso tipo di veicolo, che non differiscano per caratteristiche dimensionali e di prestazioni funzionalmente connesse al sistema di riqualificazione elettrica; e) "campo d'impiego": le famiglie di veicoli sulle quali il "sistema di riqualificazione elettrica" puo' essere installato, secondo i criteri tecnici indicati nell'allegato C al presente decreto.
Art. 3 Omologazione
1. La domanda di omologazione di un sistema di riqualificazione elettrica e' presentata presso un Servizio tecnico, quale definito dall'articolo 3, comma 1, lettera ll) del decreto 28 aprile 2008 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, in conformita' alle disposizioni, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. La domanda e' corredata da una scheda informativa conforme al modello, di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Ogni sistema di riqualificazione elettrica e' omologato dalla Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 3, con le eventuali estensioni di omologazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, in relazione ad una o piu' famiglie di veicoli, a seguito dell'esito favorevole della verifica di idoneita' dello stesso, esperita in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato C al presente decreto. 3. All'esito delle procedure di cui al comma 2, a ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' assegnato un numero di omologazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni. 4. La Direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema di riqualificazione elettrica, recante le eventuali estensioni, in conformita' al modello di cui all'allegato B al presente decreto.
Art. 4 Caratteristiche generali del sistema di riqualificazione elettrica richieste per l'omologazione
1. Ciascun sistema di riqualificazione elettrica e' progettato, costruito e montato in modo tale che, in condizioni normali di impiego e nonostante le sollecitazioni cui puo' essere sottoposto, non siano alterate le originarie caratteristiche del veicolo in termini di prestazioni e sicurezza, nonche' in modo da resistere agli agenti di corrosione e di invecchiamento cui e' esposto. 2. E' richiesto il preventivo nulla osta del costruttore del veicolo nei casi in cui il sistema di riqualificazione elettrica richieda sostituzioni o modifiche di parti del veicolo al di fuori del sistema di propulsione stesso, ovvero di software per la gestione dei sistemi anti-bloccaggio, controllo della trazione e della stabilita' del veicolo, con altri di caratteristiche diverse da quelli previsti dal medesimo costruttore del veicolo. 3. Nei casi previsti al comma 2, in alternativa al nulla osta del costruttore del veicolo, il Servizio tecnico, di cui all'articolo 3, comma 1, procedera' alle verifiche e prove necessarie per accertare, sul singolo tipo di veicolo, che le modifiche effettuate assicurino un livello di sicurezza e di prestazioni non inferiori a quello del veicolo originario.
Art. 5 Prescrizioni per il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica
1. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile dell'omologazione e della conformita' di produzione di tutti i componenti del sistema stesso, nonche' delle modifiche necessarie per installare il sistema su un veicolo appartenente al campo di impiego del sistema medesimo. 2. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica e' responsabile, in qualita' di "produttore" a norma del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, delle procedure di recupero e trattamento del pacco batterie esauste. 3. Ogni sistema di riqualificazione elettrica conforme al tipo omologato ai sensi dell'articolo 3 riporta, in modo ben leggibile ed indelebile, il marchio dell'omologazione, omettendo i caratteri relativi all'eventuale estensione della omologazione di base. 4. Per ogni sistema di riqualificazione elettrica, prodotto in conformita' al tipo omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D al presente decreto. 5. Il costruttore del sistema di riqualificazione elettrica predispone e rende disponibili, per ogni sistema omologato, le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche. 6. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso, manutenzione, installazione e smaltimento dello stesso, destinate all'installatore e all'utilizzatore. Il sistema e' altresi' corredato da istruzioni e avvertenze (rescue card) da utilizzarsi in caso di interventi di emergenza.
Art. 6 Prescrizioni per l'installazione del sistema di riqualificazione elettrica sui veicoli e aggiornamento della carta di circolazione
1. Ogni sistema deve essere installato da impresa esercente l'attivita' di autoriparazione, di seguito indicata come "installatore", di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. 2. L'installatore del sistema provvede ad apporre sul veicolo i necessari simboli di allerta o pericolo secondo le prescrizioni vigenti, di cui al Regolamento UN100. 3. L'installatore del sistema di riqualificazione elettrica sul veicolo rilascia una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato E al presente decreto, con la quale certifica l'osservanza delle prescrizioni per l'installazione disposte dal costruttore del sistema ovvero, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, dal costruttore del veicolo. 4. L'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica su un veicolo comporta, a seguito di visita e prova, l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nei casi e con le modalita' stabilite con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Non e' consentito il ripristino del motore endotermico su un veicolo che sia stato oggetto di riqualificazione elettrica in conformita' al presente decreto.
Art. 7 Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi di riqualificazione elettrica sono soggetti al sistema di controllo di conformita' del processo produttivo e della conformita' del prodotto al tipo omologato, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 21 aprile 2009.
Art. 8 Riconoscimento dei sistemi omologati da altri Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo
1. I sistemi equivalenti al sistema di riqualificazione elettrica, omologati da Stati appartenenti all'Unione europea ed allo Spazio economico europeo, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti. 2. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata da un Servizio tecnico, di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di idonea documentazione, rilasciata dallo Stato che ha provveduto all'omologazione. Quest'ultima e' riconosciuta in ambito nazionale solo se, dall'esame documentale, si evince che le condizioni di sicurezza del sistema e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente decreto.
Art. 9 Disposizioni finali
1. Gli allegati A, B, C, D, e E sono parte integrante del presente regolamento e sono aggiornati con provvedimento della Direzione Generale per la Motorizzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° dicembre 2015
Il Ministro: Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3683
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