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Nuovo Codice della Strada: dall'art. 194

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    Nuovo Codice della Strada: tutte le modifiche dall'art. 194 al 240

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    Articolo 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
    Il nuovo Codice della strada con le novità introdotte al comma 2 stabilisce che il verbale possa essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici e che devono essere inserite anche le dichiarazioni dei soggetti interessati, qualora questi lo chiedano.


    Comma 2 "Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale".

    Articolo 201 - Notificazione delle violazioni
    Scende da 150 giorni a 90 giorni il termine massimo di notifica dei verbali nel caso in cui il trasgressore non fosse subito identificabile dagli agenti che hanno accertato la violazione (ad esempio in presenza di un apparecchio per l'accertamento automatico dei limiti di velocità o di passaggio con semaforo rosso). Le modifiche apportate consentono al cittadino di ottenere la notifica dell'infrazione in tempi più ragionevoli, che consentono così di ricordare con più precisione l'eventuale episodio contestato.

    Anche se la violazione viene contestata immediatamente al trasgressore è prevista la notifica al proprietario del veicolo e in questo caso il termine è di 100 giorni. La nuova disciplina appare adeguata perché se il trasgressore non paga la multa che gli è stata contestata direttamente, l'ente ha a disposizione altri 40 giorni per accorgersene e notificare il verbale a casa.


    Viene poi disciplinato l'utilizzo delle apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni: la presenza degli agenti non è necessaria ma tali strumenti dovranno essere installati solo sui tratti individuati dai prefetti e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale. Quindi il Codice vieta esplicitamente la possibilità di affidare la gestione a società private che percepiscono una percentuale sulle multe, una pratica diffusa in passato presso molte amministrazioni.


    Articolo 202 - Pagamento in misura ridotta
    Viene reintrodotta la possibilità di pagare le multe di piccola entità direttamente all'agente accertatore, anche se limitata ai guidatori professionali. Questa modifica dovrebbe consentire una riscossione più rapida delle contravvenzioni: se infatti non si versa l'intero importo o una cauzione pari alla metà, viene disposto il fermo amministrativo del mezzo fino a un massimo di 60 giorni. Ecco nel dettaglio i commi introdotti.


    Comma 2-bis "In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo".

    Comma 2-ter "Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende".

    Comma 2-quater "In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis".

     
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